Codici e mercato dell'arte

Codici e mercato dell'arte

La diffusione del Covid-19 ha stravolto anche il mercato dell'arte; le principali fiere di settore sono state convertite in esposizioni virtuali, le gallerie hanno spesso sospeso e rinviato mostre, spostando esposizioni e vendita delle opere su siti e portali online, le case d'aste si sono attrezzate per battere le opere esclusivamente su Internet, quando prima tale modalità era esclusiva di pochi operatori o specifiche sessioni.
Il cambiamento a un contesto necessariamente virtuale, con rapporti solo da remoto e filtrati dalla tecnologia, comporta tuttavia ripercussioni non solo nel modo di comportarsi e rapportarsi, ma anche di disciplina legale dei rapporti e di applicazione delle norme; in particolare per gli operatori che agiscono professionalmente nel mercato dell'arte.
La vendita di opere d'arte da parte di un professionista tramite Internet, infatti, costituisce una delle fattispecie riconducibili alla disciplina dei contratti a distanza prevista dal cd "Codice del consumo" e integrata nel relativo "Codice del commercio elettronico", è soggetta a tutta una serie di norme volte a tutelare il consumatore, che si trova ad acquistare un bene (quale è anche un'opera d'arte) senza la possibilità di visionarlo e di negoziare la compravendita di persona. Occorre ottemperare a questa normativa che prevede innanzitutto che il professionista fornisca al potenziale cliente tutte le informazioni necessarie (come le caratteristiche del bene, gli estremi del professionista, gli elementi essenziali su prezzo, modalità di pagamento, consegna del bene, diritto di recesso, ecc.) in modo appropriato, in un linguaggio semplice e comprensibile.
Tali obblighi si aggiungono a quelli già previsti e sanciti dal Decreto che istituisce il "Codice dei beni culturali" che già adesso impongono a galleristi, mercanti e case d'aste di fornire all'acquirente "la documentazione che ne attesti l'autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime" (art. 64 del Codice dei beni culturali) o quanto meno una dichiarazione recante tutte le informazioni disponibili, se possibile apposta su copia fotografica delle opere in questione.
Il Codice del consumo prevede inoltre che, in caso di vendite "a distanza", salva diversa pattuizione delle parti, il professionista sia obbligato a consegnare i beni senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto e che quest'ultimo fornisca all'acquirente, al più tardi al momento della consegna dei beni, una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore è d'accordo, su un altro mezzo durevole. Per le eventuali controversie scaturenti da tali contratti la competenza territoriale inderogabile è, di norma, quella del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore.
Per quanto riguarda le aste online (che non trovano, nel nostro ordinamento, un organico quadro legislativo, ma rappresentano ormai una opzione da tempo adottata da molti operatori del mercato dell'arte), di solito i siti delle case d'aste riportano dettagliatamente modalità e procedure di svolgimento degli incanti e di acquisto dei beni. In base al Codice sul commercio elettronico tali siti devono in ogni caso indicare modalità di svolgimento dell'asta (tipologia, modalità di formazione del prezzo, regole di aggiudicazione ed eventuali rilanci, limiti temporali dell'iniziativa), oltre ovviamente ogni informazione atta a consentire l'esatta indicazione del bene posto all'incanto.

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